termini e condizioni

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA e NORME GENERALI DI CONTRATTO
DEGLI UTENTI NEVEGAL 2021 (aggiornate al 11/11/2024)


Con l’acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l’utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti condizioni generali di contratto, “Regolamento di biglietteria” e “Norme generali” esposto al pubblico presso le casse ’Ufficio skipass Nevegal e pubblicato sul sito internet    www.dolomitiskiline.com

Il contratto è sottoscritto tra la società Nevegal 2021 con sede in Piazzale Nevegal a Belluno,  p.iva 01248050252 (di seguito Nevegal 2021), titolare del marchio Dolomiti Ski line

E

 

L’Utente (colui che accetta le presenti condizioni)

 

Per utente consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

  1. STAGIONE invernale 2024 – 2025
  2.  Il periodo di inizio e termine dell’esercizio è fissato dalla società Nevegal2021 sulla base delle condizioni climatiche, dello stato delle piste, dell’innevamento e delle esigenze tecniche degli impianti. Resta inteso che qualsiasi tipologia di titolo di trasporto perde validità al termine della stagione invernale di cui sopra durante la quale è stato emesso.
  3. ORARI – L’orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalle Società e portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle stazioni degli impianti. L’orario potrà subire variazioni anche nel corso della giornata, per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza o di forza maggiore, senza che ciò possa costituire motivo di indennizzo alcuno al possessore dello skipass.
  4. PREZZARIO – Il regolamento di biglietteria fa espresso riferimento ai tariffari esposti al pubblico che devono essere considerati come parte integrante del presente regolamento. Il tariffario è comprensivo di polizza RC messa a disposizione della Società per i propri utenti , come previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40  ; il relativo importo di polizza non è scontabile dalla tariffa prescelta dall’utente.

Per lo skipass stagionale, la sottoscrizione della polizza proposta dalla Nevegal2021 è opzionale e in caso di mancato acquisto, l’utente dichiara di essere assicurato con assicurazione rc verso i terzi come previsto da D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40  . assumendosene la piena e completa responsabilità.

  1. TARIFFE SPECIALI ED AGEVOLAZIONI / PROMOZIONI – Le tariffe speciali saranno comunicate al pubblico mediante apposita esposizione presso le casse dell’Ufficio skipass Nevegal o mediante news nel sito web www.dolomitiskiline.com.
    In particolare:

    1. Le tessere che consentono di ottenere tariffe agevolate sono strettamente personali; ne consegue che l’acquisto del biglietto deve essere effettuato esclusivamente dal titolare munito di documento d’identità.
    2. Le promozioni non sono tra loro cumulabili.
    3. BONUS SPONSOR / PARTNER NEVEGAL2021 – In caso di BONUS SPONSOR / PARTNER NEVEGAL2021 (ovvero titolo di viaggio stagionale o giornaliero offerto da uno dei soci e partner della società Nevegal2021) il titolo deve essere riscosso direttamente alle casse negli orari di apertura. Nessun BONUS SPONSOR può essere gestito mediante procedura online o assistenza da remoto salvo diverse indicazioni, ma solo ed esclusivamente tramite cassa presso Ufficio skipass Nevegal.
      Al momento di emissione skipass il BONUS SPONSOR / PARTNER NEVEGAL2021 viene trattenuto presso l’Ufficio skipass Nevegal.
    4. Skipass gratuiti, omaggio e con tariffe scontate vengono emessi con Nome e Cognome
  2. MAGGIORAZIONI TARIFFARIE – La società Nevegal2021 si riserva di applicare maggiorazione dei prezzi esposti e facenti parte del presente regolamento nelle giornate festive o eventualmente di alta stagione previa comunicazione agli utenti nella settimana precedente agli stessi. Non subiranno variazioni di prezzo i titoli di viaggio stagionali o acquistati precedentemente alla data di maggiorazione.
  3. APERTURA PISTE – Gli impianti di risalita e le piste di sci alpino del Nevegal sono aperti al pubblico secondo il programma predisposto dalla Direzione Tecnica ed esposto in tutte le biglietterie e nei tabelloni informatici. Per cause di forza maggiore (guasti tecnici, avverse condizioni atmosferiche, carenze di neve, emergenza COVID …etc.) o per svolgimento di manifestazioni o allenamenti agonistici, uno o più impianti e/o piste potranno essere parzialmente o totalmente chiusi al pubblico senza che ciò costituisca motivo né di indennizzo alcuno né di rimborso parziale o totale del prezzo dello skipass. Non è garantito il funzionamento di tutti gli impianti fino alla fine della stagione.
  4. VALIDITÀ BIGLIETTI – Tutti i biglietti emessi sono validi nei giorni di apertura e secondo gli orari di esercizio definiti secondo il precedente punto 2 e sono soggetti alle “Disposizioni per i viaggiatori” e “Regole di comportamento dei viaggiatori” stabilite dalla Società.
    I biglietti stagionali sono validi dal giorno di apertura della stagione sciistica fino al giorno di chiusura determinato dalla Società Nevegal2021 come da disposizioni del precedente punto 1).
  5. SKIPASS – Lo skipass costituisce l’unico documento idoneo a comprovare la conclusione del contratto tra la società d’impianti ed il trasportato, il quale, in caso di mancata esibizione su richiesta del personale addetto, è tenuto a corrispondere il corrispettivo dovuto per la tratta percorsa. L’acquisto del biglietto dà unicamente diritto ad utilizzare gli impianti corrispondenti, per le tratte indicate, nel giorno o nei giorni di validità previsti e secondo l’afflusso dei viaggiatori alla partenza degli impianti. Il cliente deve verificare al momento del ritiro dello skipass la rispondenza della sua richiesta. Non è possibile cambiare successivamente o prolungare la durata delle tessere già utilizzate. Per “già utilizzate” si intendono le tessere skipass già passate per un primo tornello e quindi attivate.


Lo skipass è un documento personale e non cedibile. Qualsiasi abuso nell’utilizzo dello skipass, anche in riferimento alla sua cessione anche come semplice e/o momentaneo scambio, comporta il ritiro immediato dello skipass ed il suo annullamento nonché in caso di infrazione reiterata e/o particolare gravità, il diritto di agire contro il trasgressore sia penalmente che civilmente.

  1. SMARRIMENTO SKIPASS – Nel caso di smarrimento di uno skipass stagionale, dovrà essere fatta immediata denuncia all’Ufficio skipass Nevegal; presentando la ricevuta di pagamento che contiene anche l’apposito codice. Lo skipass smarrito sarà disattivato e bloccato ed in sostituzione ne sarà emesso uno nuovo al costo di € 25,00..
    In caso di mancanza dell’apposito codice contenuto nella ricevuta rilasciata con lo skipass, risulta impossibile bloccare e rimettere il medesimo skipass e pertanto il rinnovo del titolo di trasporto dovrà essere corrisposto interamente.
    Tutte le tipologie di skipass diverse da “stagionale” non verranno rimborsate in caso di smarrimento.
  2. RIMBORSO SKIPASS

    1. RIMBORSO SKIPASS STAGIONALE – In caso di chiusura anticipata degli impianti dovuta a eventi non imputabili alla società Nevegal2021 (a mero titolo esemplificativo: situazioni emergenziali, provvedimenti delle autorità, gravi eventi naturali, mancanza delle condizioni climatiche idonee …) non è previsto il rimborso dello skipass stagionale ,fatto salvo quanto ai punti b) e c).
    2. RIMBORSO IN CASO DI INCIDENTE – È prevista la possibilità di rimborso parziale dello skipass anche in caso di incidente sciistico comprovato dal certificato medico che attesti l’impossibilità a svolgere l’attività sciistica.
      Lo skipass viene rimborsato esclusivamente all’infortunato a seguito della richiesta di rimborso presentata dallo stesso entro 8 giorni dall’infortunio con le stesse modalità citate alla lettera b. punto 10, qualora l’utente abbia usufruito dello skipass stagionale per un numero di giornate inferiore a 5.
      Le tessere di eventuali famigliari e accompagnatori non sono rimborsabili.
    3. ALTRI RIMBORSI – In tutti gli altri casi rispetto agli esplicitati alla lettera  b) del punto 10 – ad esempio a titolo non esaustivo: malattia, motivi personali, condizioni climatiche avverse etc. – non è previsto alcun tipo di rimborso.
      L’organizzazione interna si riserva di valutare caso per caso le necessità che interverranno soprattutto nel caso di doppio errato pagamento e errori di natura contabile.
    4. MODALITA’ DI RICHIESTA RIMBORSO – La richiesta di eventuale rimborso di utente privato esclusivamente per skipass stagionale verrà effettuata da parte dell’utente (responsabile della spesa) scrivendo una mail ad entrambi gli indirizzi email [email protected] e/o [email protected] . Tale richiesta deve in ogni caso contenere esplicitata la motivazione per cui il rimborso viene richiesto e l’importo che deve essere opportunamente comprovato da documento fiscale. L’agente contabile che gestisce il fondo cassa e la contabilità, prima di procedere all’erogazione del rimborso ne verifica l’ammissibilità rispetto a quanto disciplinato dal presente regolamento.
      Per documento fiscalmente rilevante si intende fattura (quietanzata e intestata a chi ha sostenuto la spesa), ricevuta, scontrino fiscale, bonifico, estratto conto o qualsiasi documento legittimamente emesso in cui figuri l’importo pagato, la denominazione della ditta fornitrice e la descrizione.
  3. KEYCARD – Per il rilascio dello skipass stagionale viene incorporata la keycard (tessera magnetica) che contiene il titolo di trasporto e che sarà di proprietà del cliente che potrà utilizzarlo anche l’anno successivo a discrezione esclusiva della Nevegal 2021 s.r.l.

  4. Per la stagione invernale 2024/2025 la società Nevegal2021 ha deciso di usufruire di keycard esclusivamente per gli abbonamenti stagionali.
    Tutte le altre tipologie di biglietto verranno rilasciate mediante apposita tessera cartacea non riutilizzabile o riscrivibile.
    Sarà cura dell’utente interessato mantenere il buono stato della stessa e garantirne il corretto smaltimento.

  5. VIAGGIATORI  A PIEDI – Si intendono viaggiatori a piedi i passeggeri degli impianti di risalita non muniti di sci o snowboard.

    1. Avranno la possibilità di acquistare il biglietto “pedonale” ad un prezzo agevolato e valido per una sola corsa di andata e una sola corsa di ritorno (tratte non scindibili).
    2. Si specifica che l’ultima corsa disponibile per i pedoni sia in salita che in discesa è quella delle ore 15.
    3. La discesa e salita a piedi sulle piste destinate e autorizzate allo sci alpino (di discesa) è severamente vietata e sanzionabile dal personale addetto.
  6. PERCORSI DI SCI ALPINISMO
    L’utilizzo di percorsi di risalita messi a disposizione per lo sci alpinismo , qualora le condizioni di innevamento lo consentano , è un servizio garantito dalla società Nevegal 2021, a fronte del pagamento di uno skipass previsto e pubblicizzato nell’apposito tariffario .
  7. CONTROLLO VALIDITÀ SKIPASS – Il dispositivo o ogni altro tipo di supporto (biglietto, tessera ID) devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti al controllo (siano essi appartenenti al corpo della Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito Italiano, addetti delle Società, dipendenti della Nevegal 2021 o Consorzio turistico Dolomiti Prealpi o responsabili degli impianti) i quali devono poterne verificare la validità e la regolare appartenenza all’utente , pena il sequestro del titolo e l’emissione di apposita sanzione pecuniaria da parte degli organi preposti
  8. TRASPORTO ANIMALI – Per la sicurezza e la gestione più consona degli impianti di risalita è vietato il trasporto di animali.
  9. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO – Le presenti norme generali sono parte integrante delle “Disposizioni per i viaggiatori” e “Regole di comportamento dei viaggiatori” stabilite dalla società e comunemente esposte presso gli impianti di risalita e/o presso l’Ufficio skipass Nevegal.

    1. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo; la scelta della pista e della velocità devono essere adeguati alle proprie capacità, alle condizioni di innevamento della pista, della segnaletica, alle condizioni meteo e di visibilità.
      La classificazione delle singole piste evidenziate con apposita cartellonistica sono conformi alla normativa in vigore.
    2. Il gestore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall’uso improprio degli impianti così come per le conseguenze di comportamenti illeciti da parte degli utenti durante la permanenza sugli impianti e sulle piste. Si raccomanda l’utente di osservare in ogni caso le norme di buon comportamento e di prudenza previste dalla normativa.
    3. È fatto divieto all’utente percorrere le piste oltre l’orario di servizio. I trasgressori saranno ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze, sia civilmente sia penalmente, per tale violazione.
    4. Il fruitore dell’impianto di risalita dovrà comunicare immediatamente agli addetti della stazione di monte o di valle dell’impianto utilizzato, eventuali problematiche riscontrate durante il trasporto, fornendo tutte le necessarie informazioni per l’individuazione precisa del luogo dove si è determinato l’evento segnalato.
    5. È vietato fumare nelle piste e nelle aree adibite all’attività sportiva nonché all’interno e nelle vicinanze dell’Ufficio skipass Nevegal così come è proibito inquinare o deturpare l’ambiente circostante.
    6. È vietata la salita alle persone in evidente stato di ubriachezza ovvero in condizioni psicofisiche anormali.
    7. Il Capo Servizio ha la facoltà di vietare la risalita di persone che a suo giudizio possano pregiudicare la regolarità e la sicurezza dell’esercizio degli impianti.
    8. In caso di acquisto di skipass per minori, l’acquisto comporta per l’accompagnatore maggiorenne la dichiarazione di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell’uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto dei minori avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell’accompagnatore maggiorenne.
    9.  
    10. Per ogni controversia relativa alla validità ed esecuzione del contratto di trasporto e delle presenti condizioni generali di contratto è applicabile il diritto italiano e sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Belluno.
  10. REGOLE SPECIFICHE PER ACQUISTO ON LINE

20.1 La procedura per l’acquisito dello skipass è la seguente:

a) collegamento alla sezione di acquisto del sito www.dolomitiskiline.com

b) scelta del prodotto e aggiunta al carrello

c) inserimento di un eventuale codice promozionale

d) rilascio dei dati richiesti nel form e della foto (facoltativa). Nel caso in cui non venga caricata la foro, la stessa sarà fatta al momento del ritiro dello skipass.

e) aggiunta della polizza (opzione facoltativa per stagionale)

f)inserimento carta di credito (l’utente dichiara che la carta di credito è di sua proprietà o di averne l’autorizzazione all’uso). Il pagamento è appoggiato al sistema di Stripe ed è protetto

e) visione accettazione delle condizioni di contratto e della privacy

f) conclusione dell’ordine.

In seguito all’ordine sarà inviata una e.mail con la conferma.

20.2  L’acquisto dello skipass non è soggetto al diritto di recesso da parte del consumatore previsto dal Codice del Consumo (art. 47 e 59 D. Lgs. 206/2005).

  1. Diritto applicabile e foro competente.          


Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate dalla legge italiana ed per il solo Cliente che sia qualificabile come Consumatore dal Codice del Consumo.


Foro competente per la risoluzione di qualunque controversia sarà quello previsto dalla legislazione italiana vigente nel momento della conclusione del contratto.


La Commissione Europea fornisce una piattaforma per la risoluzione delle controversie online, a cui potrai accedere tramite questo link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.